Medici contro
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Medici contro

LegalMente

di Alessandro Mattoni

Nell’agire sanitario è riconoscibile il lato prudenziale del legame che unisce medico e paziente. In tale contesto trova sede il riconoscimento della singolarità ed unicità del caso clinico che vede il medico impegnarsi prudenzialmente, per l’appunto, a favore dell’ammalato, traendo forza dalla propria attitudine ed esperienza. In ciò risiede, in estrema sintesi, il patto di fiducia che il paziente sigla con il medico, patto innervato da aspettative di salvezza da parte di costui, di cui è correlativo il sentimento solidaristico che anima la condotta del medico. Sebbene così costituito, tale patto trova un limite nell’altro verso della relazione terapeutica, allorché al medico viene richiesto di adeguare la sua condotta ad un contesto deontico più generale, costituito dalle regole codificate che ne disciplinano l’agire sia sul piano scientifico che su quello strettamente deontologico, tutto ciò per la rilevanza sociale che la sua opera riveste.

È nello spazio interconnesso tra questi convergenti profili – quello terapeutico fiduciario e quello che si è definito deontico – che si agita il tema della responsabilità del medico allorché deve giudicarsi sulle sue eventuali colpe. Altrimenti detto, la questione della responsabilità medica poggia interamente sulla verifica della compatibilità tra il momento intersoggettivo della relazione terapeutica – definito prudenziale, per porre in luce la libertà e l’autonomia riconosciuti al medico su premesse fiduciarie tra le parti – e quello oggettivo che, invece, rinvia alle conoscenze e prassi condivise dalla comunità scientifica di appartenenza, di norma obiettivate in protocolli e linee guida. Un conflitto tutto interno che vede ‘medici contro’: gli uni, volti a valorizzare le scelte individuali del medico a fronte di un caso unico ed irripetibile; gli altri, rigorosi interpreti invece di una ortodossia che pretende di ricondurre a generalità ciascun caso singolo, con uniformità di trattamento.

È la dinamica che contrappone nel processo i periti medico-legali delle parti in conflitto allorché, per un verso, si attribuisce più rilevanza al patto fiduciario stipulato con il paziente e, per altro verso, si reputa valoriale il sapere scientifico generalizzato, presidio quest’ultimo di un servizio pubblico in ambito sanitario svolto su premesse di uguaglianza e meno occasionale nei suoi risultati. Viene così in mente – e mi si perdoni la metafora forte, non priva di aspetti iperbolici –  il celebre film di Francesco Rosi Uomini contro, dove il regista volle mettere in scena il tragico conflitto, tutto interno all’esercito italiano, che nella prima guerra mondiale vide contrapposti gli uomini della trincea agli uomini di comando: i primi a fare la guerra ed esposti al supremo sacrificio individuale; gli altri che invece, custodi dell’ortodossia militare, ritenevano essenziale garantirne il rispetto, al quale solo si annettevano prospettive di salvezza e di vittoria dello Stato italiano.    

Come si vede ciascuno, dal proprio punto di vista, era portatore di valori sacri riconducibili al concetto di Patria, così come, tornando di getto al nostro tema, è parimenti degno di rispetto qualsiasi dei punti di vista in contrapposizione che valorizzi il lato prudenziale ovvero quello deontologico dell’attività medica. In passato è stato prevalente il riconoscimento della libertà del medico imperniata sul conferimento fiduciario del suo incarico da parte del paziente; ad oggi prevale la visione sociale della sanità, con conseguente spostamento del baricentro dalla dimensione strettamente interpersonale della relazione terapeutica, verso una sua concezione oggettiva generalista che ne impone l’allineamento dei comportamenti alle regole codificate e condivise sul piano scientifico, con dissolvenza dalla singolarità del caso.

E a me, dunque, che adempio un tale giuramento e non
lo calpesto, sia concesso di godere della vita e dell’arte,
onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada
il contrario se lo violo e se spergiuro.


Ippocrate di Coo

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